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Disdetta per bisogno personale: come funziona?

L’essenziale in breve
Per legge, il locatore di un immobile può disdire il contratto di locazione per bisogno personale per sé nonché per parenti diretti o acquisiti. La disdetta ha effetto con un preavviso di tre mesi per il prossimo termine di disdetta determinato all’uso locale.
Quando è formalmente valida la disdetta per bisogno personale?
La disdetta è formalmente valida...
se è stata effettuata per iscritto
se è stato utilizzato il formulario autorizzato dal Cantone
se è stato rispettato il termine di disdetta. In tale contesto non è determinante la data del timbro postale, ma il fatto che la disdetta sia pervenuta al locatario in tempo utile. In caso contrario, si applica il termine di disdetta successivo. Se il postino non riesce a consegnare la lettera di persona, fa fede il primo giorno del termine di ritiro
se viene inviata a tutti i locatari separatamente (nel caso di coppie conviventi, coniugi e appartamenti o case in condivisione)
Un esempio

Un esempio di bisogno personale giustificato e plausibile: la nipote del locatore ha bisogno di un appartamento economico a misura di studente. La giurisprudenza riconosce il bisogno personale per figli, nipoti di nonni, genitori, fratelli e sorelle e tutti i loro coniugi, nonché per nipoti di zii. Un caso limite è rappresentato ad es. dal fidanzato della figlia. 

Come possono difendersi i locatari da una disdetta abusiva

Se si sospetta che il locatore adduca il bisogno personale solo come motivo di disdetta, il locatario può contestare la disdetta. Ciò potrebbe verificarsi ad es. se il locatore vuole liberarsi dell’inquilino a causa di reclami per difetti o se vuole aumentare il canone di locazione senza averne diritto. È possibile contestare la disdetta entro 30 giorni dal ricevimento della stessa tramite l’autorità di conciliazione per le controversie in materia di locazione. La procedura è gratuita.

Tuttavia, prima di procedere in tal senso, i locatari dovrebbero sempre richiedere una motivazione scritta e soprattutto plausibile della disdetta per bisogno personale, a meno che il locatore non l’abbia già fornita di propria iniziativa.

L’autorità di conciliazione può giudicare la disdetta abusiva. In tal caso, viene sancito un divieto di disdetta, di solito della durata di diversi anni, e il rapporto locativo prosegue come di consueto.

In alternativa, l’autorità può anche ordinare una proroga del rapporto di locazione, ovvero posticipare la disdetta. La possibilità che ciò accada e la durata della proroga dipendono dal caso specifico. In tal caso è determinante ad es. se l’inquilino è in grado di trovare un nuovo appartamento o una nuova casa comparabile entro la scadenza del termine di disdetta. Si tiene inoltre conto della durata del rapporto di locazione e di quanto il locatario sia legato alla località o al quartiere.

Importante

Per dimostrare di aver cercato (finora) senza successo una casa o un appartamento sostitutivo, gli inquilini devono conservare e fotocopiare tutte le lettere di candidatura e le risposte negative ricevute durante le trattative di conciliazione. Se non vengono fornite tali prove, le possibilità di successo di riducono. 

Dal punto di vista del locatore, invece, viene presa in considerazione l’urgenza del bisogno proprio, ovvero se quest’ultimo ha bisogno dell’appartamento o della casa entro una determinata data, ad es. perché inizia il semestre universitario, perché qualcuno torna dall’estero o perché al locatore stesso è stato disdetto l’appartamento a partire da quella data. Naturalmente, non solo le situazioni di emergenza costituiscono un presupposto per la disdetta per bisogno personale urgente: questo sussiste sempre anche quando non è ragionevole pretendere dal locatore, per motivi economici o di altro tipo, che rinunci all’uso dell’immobile affittato.

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