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Il diritto di costruzione ravvicinata consente di costruire più vicino al confine di un fondo di quanto sarebbe previsto per legge. Si tratta di un cosiddetto diritto di costruzione a confine e richiede il consenso scritto del vicino. Può essere concesso unilateralmente o reciprocamente. Affinché sia giuridicamente vincolante, deve essere iscritto nel registro fondiario come servitù. Regolamenta, fra le altre cose, la distanza, l’utilizzo e la manutenzione degli elementi costruttivi interessati.
Salvo accordi in senso contrario, il diritto di costruzione ravvicinata ha una durata illimitata. Viene iscritto nel registro fondiario e rimane in essere anche in caso di passaggio di proprietà. La revoca è possibile solo con il consenso di entrambe le parti, la dichiarazione per atto pubblico e la cancellazione dal registro fondiario. È quindi essenziale una regolamentazione chiara.
Il diritto di costruzione ravvicinata serve quando un edificio deve essere edificato più vicino al confine del fondo rispetto a quanto sarebbe previsto per legge. Ciò avviene spesso in aree densamente edificate o quando si punta a sfruttare in maniera ottimale la superficie di un fondo. Può essere utile anche in caso di ristrutturazione di un vecchio edificio che, secondo i criteri di oggi, è stato costruito troppo vicino al confine e ora dovrebbe essere modificato. Il requisito fondamentale per costituire un diritto di costruzione ravvicinata è sempre il consenso della parte confinante, oltre al rispetto delle norme edilizie o a un’autorizzazione da parte dell’autorità competente.
In assenza dell’iscrizione nel registro fondiario, il diritto di costruzione ravvicinata non è giuridicamente valido. Si tratterebbe di un semplice accordo privato tra vicini che non potrebbe essere fatto valere legalmente né nei confronti della controparte, né nei confronti di un eventuale nuovo proprietario che dovesse subentrarle. Se invece il diritto viene iscritto nel registro fondiario come servitù, esso viene posto in relazione non con le persone, ma con il fondo.